Contrassegno Assicurativo

Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione Rc auto su tutti i veicoli a motore. Per il conducente resta fermo l’obbligo di avere al seguito il certificato di assicurazione.
In caso di controlli degli organi di polizia, si può dimostrare di aver assicurato il proprio veicolo esibendo la documentazione contrattuale in proprio possesso, ivi compresa la ricevuta di pagamento del relativo premio, che prevale rispetto a quanto risultante dalla consultazione della banca dati. Il conducente, quindi, pur non avendo più l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza, dovrà continuare ad avere al seguito il certificato di assicurazione, da esibire in sede di controllo agli agenti.
Dall’1/1/2016, con l’entrata in vigore della Legge n. 208 del 28/12/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) viene modificato l’articolo 201 del Codice della Strada introducendo nella lettera g-bis) del comma 1-bis la possibilità di accertare, unitamente alle infrazioni per le quali era già previsto il controllo automatico, anche le seguenti violazioni del Codice della Strada per mezzo di appositi dispositivi telematici:

  • Art. 80 – Revisioni (omissione della revisione periodica);
  • Art.167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (sovraccarico del veicolo);
  • Art.193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (mancata copertura assicurativa).

Secondo quanto disposto dall’art. 193 del Codice, in caso di rilevamento di veicolo sprovvisto di copertura R.C. Auto attraverso dispositivi a distanza, prima di procedere con la notifica della sanzione, l’autorità competente inoltrerà richiesta, al proprietario o ad altro soggetto obbligato in solido, di produrre il certificato di assicurazione relativo alla data del rilevamento.